A Marina di Carrara, in Toscana, un uomo di 38 anni è stato colto alla guida della sua bicicletta, in stato di ebbrezza. Birra fresca in una mano e manubrio nell'altra, è stato colto in flagrante dalla pattuglia dei carabinieri che non ha esitato a fermarlo e a sottoporlo al alcoltest. Il ciclista colto di sorpresa invece ha cominciato a inveire contro le forze dell'ordine, rischiando il ritiro della patentoe oltre a beccarsi una bella multa. Sembrà eccessivo come provvedimento, ma questo è quanto disposto dall'articolo 186 del Codice della Strada. Si prevede infatti, come sanzione accessoria per chiunque venga colto alla guida di un veicolo in stato di ebbrezza alcolica la sospensione della patente di guida (con durate differenti in relazione alla quantità di alcool rinvenuto nel sangue del reo). La norma in questione non distinguerebbe, in materia di sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, tra guida di veicoli a motore e di velocipedi. I giudici della Suprema Corte, però, ribadiscono la pregressa giurisprudenza di legittimità che già in precedenza aveva affermato come tale sanzione accessoria non debba applicarsi ai quei casi in cui, come quello di specie, non sia prevista alcuna speciale abilitazione per porsi alla guida.

Dunque la patente non è stata ritirata (per un pelo), ma una mutla salata si.