AGGIORNAMENTO 23/09/2006: Dal Codice della Strada modificato dalla L. n214 del 01/08/2003 TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI Art. 3. Definizioni stradali e di traffico. 1 Ai fini delle presenti norme le denominazioni stradali e di traffico hanno i seguenti significati: 1) ... 2) Area pedonale: zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza, i velocipedi e i veicoli al servizio di persone con limitate o impedite capacità motorie, nonché eventuali deroghe per i veicoli ad emissioni zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi. In particolari situazioni i comuni possono introdurre, attraverso apposita segnalazione, ulteriori restrizioni alla circolazione su aree pedonali Velocipidi un modo arcaico di chiamare le biciclette, ma che ci permette in legalità di attraversare pedalando le aree pedonali. Il 22/09/2006 nella settimana della mobilità sostenibile ed in particolare nella giornata europea senz'auto (molto poco sentita qui da noi) BiciRoma lancia una richiesta per il riconoscimento della bicicletta all'interno delle aree pedonali di Roma. Purtroppo oggi se si attraversano queste aree siamo fuori norma dato che il codice della strada prevede che si vada bici a mano. Quindi quando oltrepassiamo questo cartello
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