DEPIETRO, ORELLANA, SIMEONI, BOCCHINO, CAMPANELLA, GAMBARO, CASALETTO, MASTRANGELI
- Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - Premesso che:
secondo i firmatari del presente atto di sindacato ispettivo, favorire l'utilizzo di mezzi di trasporto a basso impatto ambientale dovrebbe essere una delle priorità dei Comuni italiani;
una capillare diffusione della bicicletta come mezzo di trasporto alternativo rappresenta un importante strumento per ridurre l'inquinamento a livello nazionale e in particolare nelle grandi metropoli;
l'uso delle biciclette si ripercuote positivamente anche sul congestionamento delle infrastrutture di trasporto;
tenuto conto che:
le biciclette con pedalata assistita consentono spostamenti rispettosi dell'ambiente, silenziosi, economici e risultano utilizzabili anche da parte di utenze vulnerabili come soggetti anziani e/o con leggere patologie;
all'interno del territorio nazionale vi sono molte zone cittadine ed extraurbane collinari e montagnose, con importanti dislivelli e la diffusione dell'utilizzo della bicicletta con pedalata assistita potrebbe costituire un ulteriore incentivo all'utilizzo di mezzi non inquinanti;
tenuto altresì conto che:
il decreto del 31 gennaio 2003 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di recepimento della direttiva europea 2002/24/CE del 18 marzo 2002, all'art. 1, comma, 1, lettera b), punto 8, definisce le biciclette a pedalata assistita nei termini di biciclette dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 kW la cui alimentazione è progressivamente ridotta e infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 chilometri orari o prima se il ciclista smette di pedalare;
le biciclette a pedalata assistita che soddisfano contemporaneamente i citati requisiti della direttiva sono considerate a tutti gli effetti come le biciclette tradizionali;
considerato infine che:
in Svizzera, Paese montuoso, sono consentiti motori di potenza superiore a 250 watt, potenza evidentemente inadeguata rispetto a salite e dislivelli importanti;
il Codice della strada svizzero opera la distinzione tra biciclette a pedalata assistita lente con motore fino a 500 watt e velocità assistita fino a 25 chilometri orari e biciclette a pedalata assistita lente con motore fino a 1000 watt e velocità massima fino a 45 chilometri orari, queste ultime con obbligo di targa, assicurazione, casco e attivazione del motore solo pedalando,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno attivarsi per modificare l'art. 50 del codice della strada di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modifiche e integrazioni, introducendo la distinzione tra biciclette a pedalata assistita lente e biciclette a pedalata assistita veloci, analogamente a quanto disposto in Svizzera;
se ritenga di stimolare, nelle opportune sedi europee, la modifica della direttiva europea 2002/24/CE al fine di introdurre la distinzione tra biciclette a pedalata assistita lente e biciclette a pedalata assistita;
se intenda proporre, in ambito nazionale ed europeo, che le biciclette a pedalata assistita debbano obbligatoriamente essere provviste di un pulsante che consenta alla bici di avanzare alla velocità di 6 chilometri orari anche senza pedalare.
"Chissà cosa ne scaturirà se un reale vantaggio per gli utenti o se sarà l'avvio per arrivare a vessare anche coloro che si spostano in bici......"